Condizioni generali (CG)
Valide a partire dal 20.05.2025.
Riepilogo delle principali modifiche:
- Articolo 2d e seguenti: integrazione del termine ÂŤcomunitĂ di car sharingÂť e delle rispettive regole.
- Articolo 2e e seguenti: modifica del termine ÂŤcliente businessÂť in ÂŤclientela businessÂť.
- Articolo 2g e seguenti: integrazione del termine ÂŤorganizzazioneÂť e delle rispettive regole.
- Articolo 3a n. 8 e 3d: integrazione della componente contrattuale modulo di configurazione.
- Articolo 5: regolamentazione dellâautenticazione a due fattori.
- Articolo 10c e d: regolamentazione dellâassunzione dei costi da parte della clientela in caso di tasse di terzi come per es. parcheggi a pagamento, trasporto auto, traghetti ecc.
- Articolo 13: semplificazione della formulazione del testo. Nuova lettera f relativa alla regolamentazione della ricarica dei veicoli elettrici.
- Articolo 17c, 3: il proseguimento del viaggio in caso di panne e incidenti è organizzato e gestito dal soccorso stradale.
Rilevante per la clientela business, le organizzazioni e le comunitĂ di car sharing
- Articolo 26: lâarticolo è stato modificato, ampliato e ora ha il titolo di Clientela business, personale e prodotti business.
- Articolo 27: nuovo articolo che disciplina le disposizioni per le ÂŤorganizzazioniÂť.
- Articolo 28: nuovo articolo che disciplina le disposizioni per la ÂŤcomunitĂ di car sharingÂť.
- Articolo 29: nuovo articolo che disciplina tutte le disposizioni per i ÂŤsistemi dâaccesso trasferibili per la clientela businessÂť.
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
a. Salvo diverso accordo in forma scritta, le presenti CG e ulteriori componenti contrattuali (cfr. cifra 3) fungono da base per tutti i prodotti e i servizi Mobility e si applicano a tutti i rapporti contrattuali tra Mobility e la clientela (privata e business nonchĂŠ organizzazioni; inclusi socie e soci della Cooperativa).
b. In ogni caso si applicano le CG e le componenti contrattuali vigenti al momento dellâutilizzo e consultabili sul sito web di Mobility. Fa fede la versione tedesca delle CG e delle rispettive componenti contrattuali.
c. Salvo esplicito accordo scritto, eventuali condizioni generali o altre disposizioni della clientela nonchĂŠ altre norme che si discostino dalle presenti CG e/o da ulteriori componenti contrattuali non sono valide.
2. TERMINI
a. ÂŤCGÂť: condizioni generali di Mobility nella versione vigente al momento dellâutilizzo.
b. ÂŤPrenotazioneÂť, ÂŤprenotareÂť e ÂŤriservareÂť sono usati come sinonimi.
c. ÂŤVeicolo/iÂť: tutti i veicoli messi a disposizione da Mobility per lâutilizzo da parte della clientela. Essi sono suddivisi in diverse categorie.
d. ÂŤComunitĂ di car sharingÂť: gruppo di (sole) persone fisiche che si uniscono per formare una societĂ semplice, con lâobiettivo di assumere congiuntamente la sponsorizzazione di una postazione Mobility (cfr. le regole specifiche alla cifra 28).
e. ÂŤClientela businessÂť: clientela organizzata come persona giuridica, societĂ , entitĂ statale (Comune, universitĂ ecc.) e simili che acquista i prodotti e i servizi di Mobility per il proprio personale (regolarmente in adempimento al proprio ÂŤscopo commercialeÂť in senso lato). Le regole specificamente applicabili alla clientela business sono riportate alla cifre 26 e 29.
f. ÂŤMobilityÂť: Mobility SocietĂ Cooperativa con sede a 6343 Rotkreuz.
g. ÂŤOrganizzazioneÂť: clientela non privata organizzata come persona giuridica, societĂ , entitĂ statale (Comune, universitĂ ecc.) e simili che contribuisce allâutilizzo e/o allâofferta di car sharing e acquista o mette a disposizione prodotti e servizi di Mobility a persone aventi diritto dâuso (che non fanno parte del personale). Le regole specificamente applicabili alle organizzazioni sono riportate alla cifra 27.
h. ÂŤParte/iÂť: Mobility e la rispettiva clientela (privata e/o business nonchĂŠ organizzazioni o comunitĂ di car sharing).
i. ÂŤVeicoli partnerÂť: veicoli gestiti da imprese partner di Mobility (quindi non da Mobility stessa) (es. partner Car Rental).
j. ÂŤStatutoÂť: statuto della Cooperativa Mobility.
k. ÂŤPrima di iniziare il viaggioÂť: prima che il veicolo si metta in moto o parta.
l. ÂŤSistema dâaccessoÂť o ÂŤsistemi dâaccessoÂť: tutti i sistemi di apertura dei veicoli, quali smartphone, carta Mobility o eventuali altre carte di imprese partner (es. SwissPass).
3. COMPONENTI CONTRATTUALI
a. Salvo diverso accordo esplicito tra le parti, le seguenti componenti contrattuali (in forma cartacea o elettronica) sono parte integrante di ogni contratto tra Mobility e la clientela:
- CG;
- Dichiarazione sulla protezione dei dati;
- Descrizioni dei prodotti (riportate, ad esempio, sulla homepage, a volte anche solo nel portale clienti, se ad esempio non fanno piĂš parte delle novitĂ dellâofferta);
- PRODOTTI E PREZZI o PRODOTTI E PREZZI PER CLIENTELA BUSINESS, ORGANIZZAZIONI E comunitĂ di car sharing
- Fair play e tasse;
- Come funziona;
- Statuto (solo per i soci della Cooperativa);
- per la clientela business e le organizzazioni: i rispettivi moduli di configurazione e gli altri documenti a essi collegati;
- eventuali ulteriori disposizioni emanate da Mobility.
a. In caso di contraddizione tra le diverse componenti contrattuali, vale il seguente ordine: 1. CG, 2. Dichiarazione sulla protezione dei dati, 3. Descrizioni dei prodotti, 4. Prodotti e prezzi o prodotti e prezzi per clientela business, organizzazioni e comunitĂ di car sharing, 5. Fair play e tasse; 6. Come funziona, 7. eventuali ulteriori disposizioni di Mobility.
b. Se la clientela è anche socia della Cooperativa Mobility, i suoi diritti e doveri sociali sono disciplinati dallo statuto.
c. Se le parti stipulano un contratto individuale o concordano singole disposizioni, queste hanno la precedenza sulle CG e sulle altre componenti contrattuali. Nel caso della clientela business e delle organizzazioni, i rispettivi moduli di configurazione e gli altri documenti a essi collegati sono considerati contratti individuali o singole disposizioni.
4. MODALITĂ E COSTI DI VIAGGIO
a. La clientela può utilizzare i veicoli Mobility presenti nelle postazioni Mobility previa prenotazione secondo le prescrizioni contenute nelle componenti contrattuali.
b. Mobility può offrire diverse modalità di viaggio. Mobility può modificare le modalità di viaggio in qualsiasi momento e introdurne di nuove.
c. Lâutilizzo dei veicoli è a pagamento: i dettagli sono disciplinati nelle componenti contrattuali alla cifra 3.
5. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
a. Con lâiscrizione a un prodotto o a un servizio di Mobility, la clientela presenta una richiesta vincolante e riconosce le componenti contrattuali di Mobility (cfr. cifra 3).
b. Il contratto tra la clientela e Mobility si intende concluso con lâaccettazione incondizionata dellâiscrizione da parte di Mobility.
c. Sia lâiscrizione sia la relativa accettazione avvengono online.
d. Mobility utilizza generalmente lâautenticazione a due fattori, che richiede uno smartphone in grado di ricevere SMS.
Se la clientela non dispone di tale dispositivo, Mobility può, in via eccezionale e a propria discrezione, eseguire lâautenticazione a un fattore. Eventuali problemi risultanti sono a carico della clientela. Tuttavia, Mobility può anche rifiutare lâautenticazione a un fattore senza ulteriori conseguenze.
e. Persone che, pur essendo in possesso di una licenza di condurre, non hanno ancora raggiunto la maggiore etĂ possono concludere un contratto con Mobility soltanto con lâautorizzazione del/della loro rappresentante legale. Il/la rappresentante legale che autorizza è responsabile in solido per il/la minore.
f. Mobility si riserva il diritto di raccogliere, presso uffici pubblici, imprese partner e privati, tutte le informazioni necessarie per lâesecuzione del contratto e lâutilizzo dei veicoli (controllo della solvibilitĂ , della licenza di condurre, delle agevolazioni ecc.) e di richiedere foto (anche selfie) della clientela.
g. Mobility ha il diritto di respingere le richieste senza indicarne i motivi.
6. LICENZA DI CONDURRE
a. Con la sua richiesta, la clientela conferma di essere in possesso di una licenza di condurre valida in Svizzera per la categoria di veicoli corrispondente. La clientela deve fornire a Mobility una copia chiaramente leggibile nella forma (es. scansione) e nel tipo (es. upload) richiesti da Mobility prima della conclusione del contratto.
b. Inoltre, deve informare immediatamente Mobility di qualsiasi revoca o scadenza della validitĂ .
c. Lâuso dei veicoli senza una licenza di condurre valida è vietato e perseguibile in via amministrativa e penale.
d. La clientela è lâunica responsabile del rispetto di tutte le disposizioni e restrizioni aggiuntive contenute nella licenza di condurre. Lâinosservanza può portare a richieste di risarcimento dei danni e a procedure amministrative o penali.
e. La clientela autorizza Mobility a verificare presso le autoritĂ competenti, in qualsiasi momento nellâarco del rapporto giuridico, se al momento della richiesta sia in possesso di una licenza di condurre valida o le sia stata revocata.
7. DIRITTO DâUSO E RELATIVO INIZIO
a. Al ricevimento della conferma di accettazione da parte di Mobility ha inizio il diritto dâuso per la clientela, previa verifica con esito positivo della licenza di condurre.
b. Mobility si riserva il diritto di revocare il diritto dâuso in qualsiasi momento senza indicarne i motivi (cfr. cifra 8 lett. m, cifra 25 lett. h) e/o di respingere richieste di utilizzo.
c. Mobility si riserva il diritto di introdurre in qualsiasi momento limiti di utilizzo per singoli clienti o prodotti e di modificarli senza preavviso.
d. Il diritto dâuso non sussiste per terze persone, le quali non sono autorizzate in nessun caso a guidare i veicoli Mobility (cfr. cifra 12 lett. c).
8. LOGIN E SISTEMI DâACCESSO
a. La clientela riceve da Mobility dati di login personali e non trasferibili (es. numero Mobility e codice PIN/password Mobility).
b. La clientela può utilizzare il proprio smartphone come sistema dâaccesso mediante lâapp Mobility.
c. Se necessario, la clientela riceve un sistema dâaccesso. Mobility può imporre una tariffa.
d. Il sistema dâaccesso consente di accedere ai veicoli.
e. I sistemi dâaccesso non trasferibili possono essere forniti anche da imprese partner (trasporti pubblici, universitĂ ecc.) autorizzate da Mobility (es. sotto forma di carte per il personale). In tal caso la responsabilitĂ del sistema dâaccesso è dellâimpresa partner e della rispettiva clientela (es. in caso di emissione, sostituzione, abuso, danni conseguenti ecc.). Si applicano le disposizioni dellâimpresa partner. Mobility declina ogni responsabilitĂ al riguardo.
f. La clientela può avere piĂš di un sistema dâaccesso (es. da Mobility e da unâimpresa partner). Ă vietato lâuso contemporaneo di piĂš sistemi dâaccesso da parte della stessa clientela. Un sistema dâaccesso permette di utilizzare un solo veicolo per volta.
g. Il sistema dâaccesso deve essere conservato con cura.
h. Il sistema dâaccesso è personale, non trasferibile e non può essere ceduto a terzi. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla cifra 29.
i. Lâeventuale smarrimento, furto o perdita di un sistema dâaccesso deve essere segnalato immediatamente al Centro servizi 24h e, se del caso, allâimpresa partner.
j. Mobility e/o lâimpresa partner possono addebitare un costo per la sostituzione e/o il blocco di un sistema dâaccesso smarrito, rubato o danneggiato.
k. La clientela è responsabile di un eventuale uso improprio del sistema dâaccesso e dei dati di login (es. in caso di cessione non autorizzata o di mancata notifica di smarrimento). Mobility ha la facoltĂ di rivalersi sulle persone responsabili.
l. La clientela ha il dovere di fornire in qualsiasi momento a Mobility e alle autoritĂ informazioni su un eventuale uso improprio dei dati di login e/o del sistema dâaccesso.
m. Mobility si riserva anche il diritto di ritirare o bloccare in qualsiasi momento un sistema dâaccesso senza indicarne i motivi (cfr. anche cifre 7 lett. b, 25 lett. g e 25 lett. h). Bloccando il sistema dâaccesso, questo non può piĂš essere utilizzato per lâacquisto di servizi. Le prenotazioni in essere vengono annullate da Mobility. La riduzione di crediti giĂ sorti e il rimborso di pagamenti giĂ effettuati sono esclusi, come pure pretese di risarcimento dellâavente diritto al sistema dâaccesso e/o dei beneficiari indiretti. Ă vietato qualsiasi utilizzo di sistemi dâaccesso bloccati o non piĂš validi. Sono fatte salve eventuali richieste di risarcimento e sanzioni amministrative o penali.
n. Non è possibile depositare sistemi dâaccesso presso Mobility. Lâeventuale deposito presso unâimpresa partner non ha alcun influsso sulle condizioni dâuso di Mobility; in particolare, il periodo di deposito non comporta alcuna proroga del diritto dâuso presso Mobility.
9. PRENOTAZIONE DEL VEICOLO E GRUPPO DI NOLEGGIO
a. La clientela deve prenotare un veicolo della categoria desiderata in base alle prescrizioni di Mobility.
b. Le persone che vivono nella stessa economia domestica o che lavorano nella stessa azienda possono costituire un ÂŤgruppo di noleggioÂť, acquisendo cosĂŹ la possibilitĂ di utilizzare, con il proprio sistema dâaccesso (eccetto lo smartphone), prenotazioni di altri membri del gruppo, a condizione che la tariffa sia la stessa per tutti. La persona che ha originariamente effettuato la prenotazione non è tenuta ad essere presente a bordo del veicolo durante il viaggio.
c. Le persone che non fanno parte di un gruppo di noleggio possono guidare il veicolo solo se chi ha effettuato la prenotazione è presente a bordo durante il viaggio.
d. In linea di principio è possibile modificare la prenotazione, sempre che il veicolo desiderato sia disponibile. La prenotazione può anche essere annullata. Entrambe le operazioni possono essere a pagamento (per dettagli, vedere Fair play e tasse).
e. La richiesta di proroga della prenotazione deve essere presentata prima della scadenza della stessa. Se la prenotazione è scaduta, è necessario effettuarne una nuova.
f. Al momento della prenotazione la clientela deve calcolare il tempo con agio sufficiente, in modo da garantire la restituzione puntuale del veicolo.
10. VEICOLI
a. Mobility non mette a disposizione accessori per i veicoli (es. targhe per allievi/e conducenti, seggiolini per bambini, portapacchi, ganci per rimorchio, divisori per cani ecc.).
b. Tutti i veicoli immatricolati per circolare sulle autostrade hanno la vignetta elettronica (e-vignette) registrata presso lâUfficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
c. La clientela deve provvedere autonomamente al pagamento di tasse e costi aggiuntivi nazionali ed esteri, ad esempio parcheggi a pagamento, bollini ambientali, tasse di circolazione, trasporto auto, traghetti ecc. e deve adottare gli eventuali provvedimenti necessari (cfr. anche cifra 21 lett. d).
d. Se, a causa del comportamento della clientela, Mobility riceve pretese di terzi, ha la facoltĂ di adottare tutti i provvedimenti che ritiene necessari e opportuni per tutelare i propri interessi. Mobility comunica a tali terzi nome e/o ditta e indirizzo della clientela in questione, addebitando una tassa in conformitĂ alla sezione Fair play e tasse.
e. Mobility si occupa della manutenzione e della pulizia regolare dei veicoli nonchĂŠ di eventuali riparazioni (cfr. cifra 17 lett. d).
11. DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA PERCORSA
a. Il calcolo del chilometraggio inizia e termina presso la relativa postazione Mobility.
b. Unâeventuale differenza di chilometraggio non superiore al 5% tra il valore registrato dal computer di bordo e il contachilometri del veicolo è considerata dovuta al sistema. In tal caso prevale il valore registrato dal computer di bordo.
12. UTILIZZO DEL VEICOLO: REQUISITI, PRESCRIZIONI E COMPORTAMENTI
a. La clientela ha il diritto di utilizzare i veicoli solo se dispone di una prenotazione valida (cfr. anche cifra 9 lett. a).
b. Prima di iniziare il viaggio, la clientela deve controllare che il veicolo non presenti danni e sia in condizioni di sicurezza. Nel caso di veicoli elettrici, deve verificare anche la presenza di un cavo di ricarica nel bagagliaio. Eventuali danni e/o anomalie di funzionamento (es. guasti al veicolo) devono essere segnalati immediatamente, prima di iniziare il viaggio, tramite lâapp Mobility o per telefono (cfr. cifra 17 lett. b).
c. La clientela deve guidare il veicolo personalmente (cfr. tuttavia cifra 9 lett. b e c) e non può cedere ad altre persone, in particolare a terzi, nÊ il veicolo nÊ la guida.
d. La guida da parte di allievi/e conducenti è generalmente consentita, a condizione che anche la persona che accompagna sia cliente e che siano rispettate le prescrizioni legali. Mobility può tuttavia escludere alcuni prodotti. La clientela è inoltre responsabile e deve assicurarsi che il veicolo sia autorizzato alla guida da parte di allievi/e conducenti. Al momento della prenotazione, Mobility fornisce tutte le informazioni al riguardo.
e. Le autovetture possono essere utilizzate esclusivamente per il trasporto di persone. Per trasporti di oggetti ingombranti sono disponibili esclusivamente veicoli della categoria Transport. Il trasporto di oggetti ingombranti con veicoli della categoria Combi è possibile sulla superficie di carico. Non è consentito rimuovere o smontare dai veicoli sedili, rivestimenti del bagagliaio o altre installazioni.
f. I veicoli non possono essere guidati nĂŠ sotto lâinflusso di alcol, medicamenti o sostanze stupefacenti nĂŠ in uno stato che comprometta in altro modo la capacitĂ di guida (es. stanchezza o malattia).
g. Prima e durante il viaggio, la clientela deve assicurarsi che il livello di carburante nel serbatoio o il livello di carica della batteria siano sufficienti per riportare il veicolo in una postazione Mobility o posteggiarlo in uno dei parcheggi ammessi al termine del viaggio (cfr. cifra 14 lett. b e anche cifra 13).
h. Per motivi di igiene, gli animali possono essere trasportati, se ciò è consentito dalla legge, unicamente in appositi trasportini o su una coperta nel bagagliaio. Al termine dellâutilizzo, la clientela deve provvedere a proprie spese a unâaccurata pulizia del veicolo.
i. Allâinterno dei veicoli vige il divieto di fumo. Tale divieto vale anche per le sigarette elettroniche.
j. Finestrini e portiere devono essere completamente chiusi e bloccati durante le soste intermedie e alla fine della prenotazione.
k. Non è consentito usare i veicoli:
- in modo contrario alle prescrizioni del diritto della circolazione stradale o ad altre prescrizioni;
- per trainare o spostare altrimenti un altro veicolo;
- per effettuare tragitti a pagamento per conto di terzi (es. taxi);
- per manifestazioni motoristiche o altre competizioni;
- per trasportare merci pericolose di qualsiasi tipo;
- per corse fuori strada o su strade non pubbliche;
- in dimostrazioni o rally;
- come mezzi pubblicitari;
- per corsi anti-sbandamento, corsi di guida ecc. Fanno eccezione i corsi esplicitamente offerti da Mobility o quelli svolti in relazione a corsi prescritti dalla legge per licenze di condurre in prova;
- per esami di guida e corse di controllo.
l. Eventuali biciclette possono essere posteggiate su parcheggi esterni di Mobility solo se non ostruiscono lâaccesso ad altri veicoli e, in generale, se non sono dâintralcio. Non è consentito lasciare biciclette nei parcheggi coperti o nei garage sotterranei e le stesse possono essere spostate o rimosse a spese e a rischio della clientela. Mobility declina ogni responsabilitĂ per biciclette parcheggiate.
13. RIFORNIMENTO/RICARICA DEI VEICOLI
a) Il rifornimento o la ricarica dei veicoli deve avvenire, per quanto possibile, utilizzando la carta per rifornimento (carburante/ricarica) presente a bordo. Se la clientela paga personalmente il rifornimento o la ricarica, lâimporto viene accreditato sul relativo conto Mobility dopo la presentazione della ricevuta. I dati rilevanti (importo, data/ora e numero IVA) devono essere riportati sulla ricevuta in modo completo e leggibile.
b) La carta per rifornimento (carburante/ricarica) può essere utilizzata solo per i veicoli Mobility. Qualsiasi abuso, ad esempio per il rifornimento o la ricarica di un veicolo di terzi, viene denunciato alla polizia. Tutti i costi risultanti sono a carico della clientela.
c) La clientela è responsabile della carta per rifornimento (carburante/ricarica) per lâintero periodo di utilizzo prenotato. Dopo lâuso, la carta per rifornimento deve essere riposta o reinserita nuovamente nellâapposito alloggiamento. La clientela è responsabile di unâeventuale perdita della carta per rifornimento.
d) Per lâutilizzo di infrastrutture di ricarica di fornitori diversi da Mobility, si applicano le prescrizioni del rispettivo fornitore. Mobility declina ogni responsabilitĂ per sinistri legati allâutilizzo di tali infrastrutture di ricarica. La responsabilitĂ per il mancato rispetto delle prescrizioni del fornitore o per lâuso improprio o il danneggiamento dellâinfrastruttura ricade esclusivamente sulla clientela. Mobility addebita alla clientela tutti i costi sostenuti in relazione allâutilizzo di infrastrutture di ricarica di altri fornitori. Queste disposizioni si applicano per analogia anche alle stazioni di rifornimento di carburante.
e) Disposizioni aggiuntive per veicoli con motore a combustione:
- se al momento della restituzione del veicolo il livello del serbatoio è inferiore a un terzo, la clientela deve fare rifornimento. In caso contrario, Mobility applica una tassa.
- Non è consentito il rifornimento con carburanti premium (es. V-Power, Ultimate). Mobility può addebitare alla clientela i costi aggiuntivi di tali carburanti.
- La clientela deve inoltre assicurarsi di effettuare il rifornimento esclusivamente con il carburante previsto per il veicolo (benzina o diesel). In caso di rifornimento errato (carburante sbagliato), non avviare il motore. In caso di rifornimento errato e/o avviamento del veicolo, alla clientela vengono addebitati i costi relativi.
f) Disposizioni aggiuntive per veicoli elettrici:
- per i veicoli elettrici con stazione di ricarica presso la postazione Mobility, al momento della restituzione il veicolo deve essere collegato alla colonnina di ricarica con lâapposito cavo, indipendentemente dal livello di carica della batteria. Il display del veicolo indica se è collegato allâalimentazione di corrente e se è iniziata la ricarica. In caso contrario, Mobility applica una tassa.
- Se la colonnina di ricarica è sprovvista di cavo fisso, si deve usare il cavo disponibile nel bagagliaio. Per evitare furti, questo cavo deve essere scollegato prima di partire e portato con sÊ durante il viaggio. Questo cavo è contrassegnato da un gagliardetto rosso.
- Alcuni veicoli elettrici non dispongono di una stazione di ricarica operativa presso la postazione Mobility. I veicoli elettrici interessati sono contrassegnati di conseguenza durante il processo di prenotazione. Se il livello di carica della batteria di questi veicoli elettrici è inferiore al 31% al momento della restituzione, il veicolo deve essere ricaricato; nei mesi da aprile a ottobre, il livello di carica della batteria deve essere almeno pari al 21% al momento della restituzione. In caso contrario, Mobility applica una tassa.
14. RESTITUZIONE DEL VEICOLO
a. Al termine del periodo di utilizzo prenotato, il veicolo deve essere ricondotto alla postazione Mobility originaria o, a seconda della modalità di viaggio, alla postazione di restituzione concordata. Se non è possibile riconsegnare il veicolo in tempo, occorre informare immediatamente per telefono il Centro servizi 24h. Mobility addebita una tassa per la riconsegna del veicolo in ritardo o in un luogo sbagliato.
b. Se previsto alla postazione Mobility, il veicolo deve essere parcheggiato in un posto auto della categoria specifica indicata per il veicolo (es. posti grandi per furgoni o posti con stazioni di ricarica per veicoli elettrici).
c. Il veicolo deve essere riconsegnato pulito e pronto per la circolazione.
d. La clientela si impegna a rimettere al loro posto tutti gli oggetti in dotazione (es. raschietto per il ghiaccio, carta di parcheggio per la zona blu ecc.).
e. La clientela deve a rimuovere a proprie spese lâeventuale sporcizia visibile allâinterno e allâesterno del veicolo nonchĂŠ i rifiuti.
f. Tutti i dispositivi a batteria devono essere spenti. I veicoli con interruttore ÂŤstart/stopÂť devono essere spenti correttamente. Eventuali anomalie di funzionamento (es. batteria scarica) dovute a una restituzione impropria saranno risolte da Mobility e addebitate per intero alla clientela, incluse eventuali spese di terzi (es. traino, sanzioni di parcheggio ecc.).
g. Dopo lâuso, la chiave del veicolo, se presente, deve essere riposta nel luogo previsto o nel vano portaoggetti.
h. Mobility declina qualsiasi responsabilitĂ per oggetti dimenticati o sottratti dal veicolo.
15. FATTURAZIONE
a. La clientela si impegna a pagare tutti i costi associati a tragitti e ad altri prodotti e servizi ai sensi delle componenti contrattuali applicabili di volta in volta, a meno che tali costi non siano a carico della clientela business (cfr. cifra 26 lett. b e i), dellâorganizzazione (cfr. cifra 27 lett. c) o di altri terzi.
b. La fatturazione viene emessa periodicamente in base allâimporto.
c. Sono possibili fatturazioni a posteriori. Mobility può fatturare prodotti e servizi acquistati nello stesso periodo in fatture diverse.
d. Addebiti e accrediti in valuta estera vengono convertiti al corso di cambio del giorno di addebito o accredito.
e. Le fatture devono essere saldate al netto entro il termine di pagamento (scadenza) indicato. Alla scadenza del termine di pagamento la clientela è automaticamente ritenuta in mora, senza sollecito, per il totale del credito dovuto. Mobility addebita una tassa per ogni sollecito (eccetto il primo) e per tutte le ulteriori fasi dellâincasso.
f. I reclami concernenti la fattura devono essere presentati per iscritto o per e-mail entro quindici (15) giorni dalla ricezione della fattura stessa; in caso contrario, la fattura si ritiene accettata.
g. Se le fatture in scadenza rimangono non pagate in tutto o in parte, Mobility può sospendere il diritto dâuso o revocarlo completamente alla clientela in qualsiasi momento e senza preavviso (cfr. anche cifre 7 lett. b e 8 lett. m).
h. La sospensione e la revoca del diritto dâuso, lâannullamento di prenotazioni in essere, la disdetta del contratto e/o lâesclusione della clientela inadempiente da parte di Mobility non autorizzano nĂŠ alla riduzione di obblighi di pagamento giĂ maturati da Mobility, nĂŠ al rimborso dei pagamenti giĂ effettuati, nĂŠ allâavanzamento di pretese di risarcimento nei confronti di Mobility.
i. Nel caso dei soci/delle socie della Cooperativa, Mobility si riserva inoltre il diritto alla fatturazione, ai sensi dellâart. 11 cpv. 4 dello statuto.
j. Mobility può cedere in qualsiasi momento le proprie pretese a terzi (es. agenzie di incasso) senza informare la clientela. La clientela deve pagare tutti gli eventuali costi risultanti, eventualmente direttamente a tali terzi.
16. BUONI
a. In linea di massima Mobility accetta valuta e buoni Reka. Ă escluso il pagamento per sinistri, certificati di partecipazione della Cooperativa, casi di incasso nonchĂŠ prodotti e servizi delle imprese partner (in particolare, tragitti con veicoli partner).
b. Per considerare la valuta e i buoni Reka per il pagamento, Mobility deve ricevere la valuta e i buoni Reka al piĂš tardi quindici (15) giorni prima dellâemissione della fattura corrispondente. La valuta e i buoni Reka non sono rimborsabili. Solo al termine del rapporto con la clientela, Mobility versa un eventuale saldo residuo in CHF sul conto cliente Reka o sul relativo conto bancario o postale, a propria discrezione, previa deduzione di uno sconto Reka e di una tassa amministrativa.
c. Mobility decide a propria discrezione se, in che misura e in quali casi eccezionali rimborsare i buoni Mobility. Per qualsiasi pagamento, Mobility considera al massimo il prezzo effettivamente pagato dalla clientela e non il valore del buono. Mobility addebita una tassa amministrativa per ogni rimborso.
17. ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO E DANNI PRIMA/DURANTE IL VIAGGIO
a. Nei veicoli Mobility sono presenti sensori in grado di rilevare urti e vibrazioni allâinterno e allâesterno del veicolo che permettono di risalire alla persona che ha causato il danno.
b. Prima di iniziare il viaggio, la clientela deve verificare e segnalare eventuali danni e/o anomalie di funzionamento (es. guasti al veicolo).
- I danni esistenti che non sono ancora stati riportati nellâapp Mobility devono essere segnalati tramite tale app prima di iniziare il viaggio (cfr. anche cifra 12 lett. b).
- Se lâanomalia di funzionamento si verifica prima di iniziare il viaggio (cfr. anche cifra 12 lett. b), la segnalazione va fatta immediatamente per telefono. Ciò vale anche nel caso in cui il veicolo non sia disponibile prima di iniziare il viaggio (cfr. anche cifra 17 lett. e).
- Anche se il danno e/o lâanomalia di funzionamento pregiudica il proseguimento del viaggio e/o la sicurezza della clientela, dei passeggeri o di terzi, occorre segnalarlo subito per telefono.
- In ogni altro caso, la segnalazione deve essere effettuata al piĂš tardi prima della fine del periodo di utilizzo prenotato. La procedura successiva deve essere seguita come indicato nellâapp Mobility o come concordato con il Centro servizi 24h.
c. Comportamento in caso di guasti e incidenti:
in caso di guasti e incidenti, la clientela deve contattare immediatamente per telefono il nostro Centro servizi 24h.
- La richiesta di un soccorso stradale in Svizzera e allâestero può pervenire unicamente da Mobility. In caso contrario, Mobility non si assume i costi del servizio o li addebita alla clientela.
- Se si accende la spia dellâolio o dellâABS o qualche altro indicatore rosso, occorre fermare immediatamente il veicolo e spegnere il motore. Non è consentito continuare il viaggio.
- Se guasti o incidenti rendono difficile il proseguimento del viaggio e/o mettono a rischio la sicurezza, non è consentito continuare il viaggio. In tutti gli altri casi, proseguire il viaggio è possibile unicamente se consentito dal diritto della circolazione stradale e se il veicolo di Mobility non subisce ulteriori danni. Il proseguimento del viaggio è organizzato e gestito direttamente dal soccorso stradale.
- La clientela deve attendere vicino al veicolo fino allâarrivo del soccorso stradale.
- In caso di sinistro che coinvolga terzi o in caso di danni materiali a terzi, la clientela deve chiamare il Centro servizi 24h e compilare il modulo europeo di constatazione di incidente in ogni sua parte nonchĂŠ firmarlo; se è coinvolto un terzo, deve firmarlo anchâesso (il modulo si trova nel veicolo o viene inviato dal Centro servizi). Il modulo di constatazione di incidente deve essere restituito a Mobility entro 3 giorni o caricato nellâapp tramite la notifica di sinistro. Se il modulo europeo di constatazione di incidente manca o non è stato compilato e firmato correttamente, le riduzioni di responsabilitĂ possono essere annullate e lâintero costo del danno può essere addebitato alla clientela.
- La clientela non deve firmare alcun riconoscimento di colpa, poichÊ questo non è accettato da Mobility.
d. Gli ordini di riparazione possono essere conferiti unicamente da Mobility. La clientela non è autorizzata a (far) riparare autonomamente eventuali danni al veicolo o anomalie di funzionamento senza il permesso di Mobility.
e. Se il veicolo prenotato non è disponibile per lâinizio del viaggio, il Centro servizi 24h assegna un altro veicolo nella postazione Mobility piĂš prossima, secondo possibilitĂ e disponibilitĂ . Non sussiste il diritto a un veicolo sostitutivo equivalente nĂŠ al risarcimento danni. Qualora non sia possibile cambiare la prenotazione, previo accordo con il Centro servizi 24h, la clientela può usare altri mezzi di trasporto a spese di Mobility, mantenendosi entro un limite di spesa ragionevole stabilito da Mobility.
f. Mobility ha la facoltĂ di rivalersi sulla clientela che ha causato colpevolmente la mancata disponibilitĂ del veicolo al termine del periodo di utilizzo prenotato. In caso di indisponibilitĂ , Mobility può anche addebitare alla clientela che ha causato lâindisponibilitĂ la tariffa oraria e una tassa.
g. Tutti i danni/costi (inclusi quelli relativi al veicolo) risultanti da un utilizzo improprio o inopportuno del veicolo o comunque causati in violazione delle disposizioni contrattuali vengono addebitati alla clientela avente diritto dâuso durante il periodo in questione (cfr. anche cifra 18 lett. c).
h. Tutti gli altri danni al veicolo (ossia quelli non coperti dalla lett. g di cui sopra) nonchĂŠ i relativi costi vengono fatturati nella misura della franchigia (cfr. in particolare cifra 18 lett. i e j e cifra 19 lett. a) alla clientela avente diritto dâuso durante il periodo in questione. Ciò vale anche per eventuali danni/costi causati da terzi, nella misura in cui Mobility non sia stata indennizzata da tali terzi o dalla loro assicurazione di responsabilitĂ civile (cfr. anche cifra 18 lett. c).
i. Si considera responsabile del danno la clientela che ha utilizzato per ultima il veicolo prima della segnalazione del danno effettuata prima di iniziare il viaggio, a meno che non sia indicato diversamente da una denuncia tempestiva del danno (cfr. cifra 17 lett. b) o da un rapporto di polizia. Se il danno viene segnalato dopo lâinizio del viaggio, si ritiene che la clientela avente diritto dâuso durante il periodo in questione abbia causato tale danno, a meno che non sia indicato diversamente da una denuncia tempestiva del danno (cfr. cifra 17 lett. b) o da un rapporto di polizia. In ogni caso, sono fatte salve o sono applicabili le disposizioni della lett. g di cui sopra.
j. I danni dovuti a negligenza della clientela (es. danni agli pneumatici, veicolo bloccato a causa di errori di guida, eccessiva usura della frizione per uso improprio, errori di rifornimento, danni meccanici per guida scorretta) non sono coperti da alcuna assicurazione e sono interamente a carico della clientela.
k. Per individuare la persona che ha causato il danno al veicolo, Mobility può utilizzare i tabulati elettronici di viaggio (cfr. cifra 17 lett. a) e qualsiasi altro dato.
l. I danni vengono riparati a discrezione di Mobility e della sua societĂ dâassicurazione. Mobility si riserva il diritto di non riparare i danni. Qualsiasi danno comporta una riduzione del valore del veicolo. Pertanto, alla clientela vengono addebitati in linea di principio i costi di riparazione, ma non oltre la franchigia se il danno è coperto dallâassicurazione.
18. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E RESPONSABILITĂ ULTERIORE
a. Mobility assicura i veicoli a norma di legge: per ogni veicolo stipula a tale scopo unâassicurazione di responsabilitĂ civile, unâassicurazione casco totale e parziale e unâassicurazione passeggeri (anche per terzi).
b. Per lâutilizzo di veicoli partner, si applicano le norme della rispettiva impresa partner.
c. Lâassicurazione di responsabilitĂ civile, nei limiti degli importi assicurati, copre i danni a terzi e cose di terzi provocati dallâutilizzo di un veicolo. Per ogni danno non coperto dalla prestazione effettiva dellâassicurazione (tra cui le pretese di regresso della societĂ dâassicurazione), Mobility può rivalersi sulla clientela se questa ha agito con grave negligenza o intenzionalmente o ha violato gli obblighi contrattuali nei confronti di Mobility.
d. Qualora Mobility debba rispondere di un sinistro provocato dalla clientela a fronte dellâassicurazione di responsabilitĂ civile motoveicoli o per altri motivi, è fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa nei confronti della clientela limitatamente alla franchigia e alle tasse della soluzione assicurativa scelta dalla clientela. Per il resto si applica la lett. c di cui sopra.
e. Lâassicurazione casco copre i seguenti danni ai veicoli:
- copertura casco totale: copertura casco parziale (cfr. di seguito) e danni da urto (danni da incidente/collisione)
- copertura casco parziale: danni quali furto, incendio, danni causati dagli elementi naturali, rottura vetri, danni causati da animali, slavine
- danni dovuti ad atti dolosi di terzi, ma solo se sussiste un rapporto di polizia
f. Assicurazione passeggeri (importi per persona):
- decesso CHF 10â000
- invaliditĂ CHF 50â000
- indennitĂ giornaliera (730 giorni su un periodo di 5 anni) CHF 10
- indennitĂ giornaliera ospedaliera (730 giorni su un periodo di 5 anni) CHF 10
- spese di cura (al massimo per 5 anni) copertura illimitata
g. La clientela e le persone a bordo del veicolo possono far valere pretese dirette nei confronti dellâassicurazione passeggeri. Mobility cede eventualmente alla clientela eventuali pretese assicurative ai fini della loro rivendicazione a proprio nome.
h. Mobility raccomanda comunque alla clientela di stipulare unâassicurazione infortuni personale.
i. Per quanto riguarda la franchigia, vale in linea di massima quanto segue:
- franchigia per assicurazione di responsabilitĂ civile per singolo sinistro: CHF 1â000
- franchigia per assicurazione casco totale per singolo sinistro: CHF 2â000; categoria di veicolo Transport: CHF 3â000
- franchigia per danni coperti dallâassicurazione casco parziale: CHF 0
franchigia massima per singolo sinistro: CHF 3â000 in totale; categoria di veicolo Transport: CHF 4â000 in totale
j. Casi eccezionali relativi alla franchigia:
- franchigia supplementare per nuovi conducenti (in possesso di licenza di condurre da meno di tre anni): CHF 500
- franchigia supplementare per conducenti di etĂ inferiore a 28 anni: CHF 500
- franchigia supplementare per allievi/e conducenti: CHF 500 piĂš CHF 500 in caso di etĂ inferiore a 28 anni
Franchigia supplementare massima per singolo sinistro: CHF 1â000
k. La copertura assicurativa non comporta la rinuncia di Mobility ad avanzare nei confronti di clienti o terzi richieste di risarcimento danni contrattuali o extra-contrattuali di qualunque tipo. Mobility si riserva il diritto di avanzare tali richieste in qualsiasi momento (cfr. anche cifra 17 lett. f).
l. Per la mancata notifica e/o per la gestione dei casi di responsabilitĂ o risarcimento danni, Mobility richiede alla clientela il pagamento di una tassa, non coperta nĂŠ dallâassicurazione nĂŠ dalla franchigia.
19. RIDUZIONE OPZIONALE DELLA RESPONSABILITĂ
a. Con i prodotti ÂŤRiduzione della responsabilitĂ Âť e ÂŤRiduzione della responsabilitĂ per percorsoÂť, la responsabilitĂ per la franchigia per ogni sinistro può essere ridotta (cfr. cifra 18 lett. i e cifra 26 lett. g). La tassa per lâelaborazione dei sinistri fissata da Mobility ai sensi della cifra 18 lett. l. rimane invariata.
b. Il prodotto Riduzione della responsabilità  può essere sottoscritto al momento della conclusione del contratto o successivamente. La clientela può inoltre acquistare singolarmente il prodotto Riduzione della responsabilità per percorso a ogni prenotazione o prima di ogni viaggio.
c. Il prodotto ÂŤRiduzione della responsabilitĂ Âť si applica alla nuova clientela dalla concessione del diritto dâuso, se ordinato contestualmente alla richiesta di tale diritto. In caso di sottoscrizione successiva, la riduzione della responsabilità è valida dal momento in cui lâordine viene ricevuto da Mobility per la durata specificata.
d. Il prodotto Riduzione della responsabilità  è personale e non trasferibile e può essere disdetto separatamente alla scadenza.
Sono fatte salve le disposizioni per la clientela business con sistemi dâaccesso trasferibili di cui alla cifra 29 lett. c.
e. Il prodotto ÂŤRiduzione della responsabilitĂ Âť protegge solo la persona cui è intestato (è fatta salva la cifra 26 lett. g per la clientela business). Se alla guida del veicolo câè unâaltra persona, la riduzione della responsabilitĂ decade. Ciò è particolarmente rilevante nel caso di gruppi di noleggio (cfr. cifra 9 lett. b e c) o se persone non autorizzate (cfr. ad esempio cifra 12 lett. c) guidano il veicolo.
f. La riduzione della responsabilità non si applica se Mobility può rivalersi sulla clientela ai sensi della cifra 18 lett. c di cui sopra. Inoltre, non copre i tragitti con veicoli partner.
g. A seguito di incidenti e danni, Mobility ha il diritto di disdire senza preavviso il prodotto ÂŤRiduzione della responsabilitĂ Âť o di revocare unilateralmente il diritto della clientela a sottoscrivere in futuro il prodotto ÂŤRiduzione della responsabilitĂ per percorsoÂť. Mobility non rimborsa il canone per la durata residua del prodotto ÂŤRiduzione della responsabilitĂ Âť in caso di disdetta senza preavviso.
20. VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
a. Le autoritĂ notificano a Mobility eventuali multe e infrazioni alle norme della circolazione (in Svizzera o allâestero) commesse dalla clientela. Mobility comunica alle autoritĂ nome e/o ditta, indirizzo, data di nascita e attinenza della clientela, addebitando a questâultima una tassa per le spese sostenute.
b. Il procedimento e tutti i costi conseguenti (spese di patrocinio, spese processuali, multe ecc.) sono a carico della clientela.
c. Se, a causa del comportamento della clientela, Mobility riceve pretese di terzi, ha la facoltĂ di adottare tutti i provvedimenti che ritiene necessari e opportuni per tutelare i propri interessi. Mobility comunica a tali terzi nome e/o ditta e indirizzo della clientela in questione, addebitando a questâultima una tassa.
d. La clientela sâimpegna a risarcire Mobility per tutte le spese legate alle suddette pretese di terzi e a indennizzarla integralmente.
21. VIAGGI ALLâESTERO CON IL VEICOLO
a. I viaggi allâestero sono consentiti nei Paesi coperti dalla polizza assicurativa stipulata da Mobility. Lâelenco corrispondente è disponibile sul sito web di Mobility.
b. Se il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sconsiglia di recarsi in un Paese in cui Mobility consente il viaggio, recarsi in quel Paese non è consentito. In caso di inosservanza, la clientela è passibile di risarcimento.
c. La clientela deve informarsi personalmente in merito alle regole del traffico e ad altre norme vigenti in quel Paese (anche relativamente a particolari dotazioni e altri equipaggiamenti prescritti per il veicolo).
d. Tasse estere, come bollini ambientali, pedaggi, tasse di circolazione e vignette autostradali devono essere assolte personalmente e non sono imputabili a Mobility.
e. La clientela con domicilio fuori dalla Svizzera che prenota un veicolo Mobility può utilizzarlo solo allâinterno della Svizzera. La clientela deve informarsi presso lâufficio doganale competente in merito a eventuali disposizioni legali vigenti in relazione alla situazione individuale.
22. TRAGITTI CON VEICOLI PARTNER
Per i tragitti con veicoli partner nellâambito dellâofferta Mobility si applicano le condizioni del relativo contratto tra la clientela e lâimpresa partner in questione.
23. RESPONSABILITĂ DI MOBILITY
a. Mobility declina ogni responsabilitĂ per danni o incidenti subiti dalla clientela nel tragitto verso o presso una postazione Mobility.
b. Mobility esclude qualsiasi responsabilità per danni a clienti e passeggeri nella misura piÚ ampia consentita dalla legge. Ciò vale anche per i danni derivanti da guasti ai sistemi (es. computer di bordo o sistema di prenotazione) o ai veicoli.
c. Mobility declina altresĂŹ ogni responsabilitĂ in relazione allâutilizzo dei veicoli da parte di allievi/e conducenti (cfr. anche cifra 12 lett. d).
24. VARIAZIONE DI NOME E INDIRIZZO
a. Qualsiasi variazione ai dati forniti al momento della conclusione del contratto che possa influire sul rapporto contrattuale o sulla fornitura di servizi da parte di Mobility (es. modifica di nome o indirizzo, tra cui e-mail) deve essere notificata immediatamente a Mobility per iscritto, per e-mail o (se possibile) tramite il portale clienti.
b. Fino alla ricezione della notifica di variazione, le comunicazioni di Mobility si considerano validamente consegnate agli ultimi recapiti noti (tra cui nome, indirizzo, e-mail).
25. DURATA, DISDETTA E RISOLUZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI
a. Il rapporto giuridico tra Mobility e la clientela è a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di prodotti a scadenza, senza rinnovo automatico. La durata dei prodotti è indicata nella descrizione dei singoli prodotti.
b. Con la cessazione del rapporto giuridico, il diritto dâuso nonchĂŠ gli altri diritti e vantaggi della clientela cessano.
c. Il rapporto giuridico può essere disdetto ordinariamente da entrambe le parti.
d. Per le disdette, devono essere rispettati i termini di preavviso e le scadenze di disdetta specificati da Mobility nelle descrizioni dei prodotti, a meno che Mobility non consenta la disdetta immediata. Se non diversamente specificato, la data di disdetta è lâultimo giorno del mese.
La disdetta è considerata valida solo se inserita nel portale clienti. Se la disdetta non viene effettuata in tempo, si applica la prima data utile successiva.
e. La disdetta deve essere comunicata dalla clientela tramite il portale clienti.
Alla clientela business si applica la cifra 26 lett. u., alle organizzazioni la cifra 27 lett. e.13.
f. Se un prodotto viene disdetto, al termine della sua durata cessa anche lâeventuale riduzione della responsabilitĂ associata. Non è previsto alcun rimborso, nemmeno proporzionale, per la durata residua della riduzione della responsabilitĂ oltre la durata del prodotto.
g. Ai sensi dello statuto, la disdetta da parte di un/a socio/a della Cooperativa o nei suoi confronti vale contemporaneamente come dichiarazione di uscita o esclusione dalla Cooperativa.
h. Nellâinteresse della clientela corretta e responsabile, Mobility si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento, senza preavviso e senza indicarne i motivi, i rapporti con eventuali clienti. Questo vale anche in seguito a condotta penale rilevante e dopo un sinistro grave. Sono fatte salve le disposizioni dello statuto per lâadesione alla Cooperativa (cfr. cifra 7 lett. b, cifra 8 lett. m).
CLIENTELA BUSINESS, IL PROPRIO PERSONALE E PRODOTTI BUSINESS
a. Alla clientela business e ai prodotti business di Mobility nonchĂŠ allâutilizzo dei prodotti Mobility basati sullâambito di applicazione ÂŤbusinessÂť si applicano anche le seguenti disposizioni nonchĂŠ le disposizioni di cui alla cifra 29. Esse integrano le altre disposizioni delle CG e sostituiscono qualsiasi disposizione contradditoria delle CG.
Per la clientela business, le disposizioni del modulo di configurazione e le ulteriori disposizioni a esso collegate hanno la precedenza sulle CG e sulle ulteriori disposizioni (cfr. cifra 3 lett. d).
b. La clientela business è responsabile di tutti i diritti e gli obblighi nei confronti di Mobility (tra cui gli obblighi di pagamento), indipendentemente dal personale che utilizza un prodotto o servizio e dal prodotto o servizio utilizzato. Essa si assume la piena responsabilitĂ dellâuso dei veicoli e dellâacquisto di altri prodotti e servizi da parte del personale. Unâeventuale colpa del personale è imputata alla clientela business.
Ciò non si applica allâacquisto di servizi Mobility da parte del personale per uso privato. Il personale è responsabile dellâuso privato ed è tenuto a pagarne i costi. Per Mobility, lâuso è considerato privato solo se prenotato come tale (cfr. anche lett. k).
c. Tutto il personale autorizzato a effettuare viaggi aziendali che non disponga giĂ di un sistema dâaccesso privato personale deve registrarsi separatamente presso Mobility tramite lâapposita sezione (cfr. anche lett. d).
A tal fine, la clientela business può segnalare a Mobility tutto il personale avente diritto dâuso e fornire i dati necessari. Mobility può a sua volta comunicare alla clientela business se il suo personale è registrato presso Mobility come avente diritto dâuso (indicando i relativi nomi).
Sono fatte salve le disposizioni per la clientela business con sistemi dâaccesso trasferibili di cui alla cifra 29 lett. d. i.
d. Nel caso di prodotti business, a tutto il personale avente diritto dâuso viene assegnato un sistema dâaccesso personale, a meno che non lo possieda giĂ . Il personale avente diritto dâuso è designato per nome su tale sistema. Il sistema dâaccesso è personale, non trasferibile e non può essere ceduto ad altro personale o a terzi.
Sono fatte salve le disposizioni per la clientela business con sistemi dâaccesso trasferibili (cifra 29 lett. d. ii).
e. Tutto il personale avente diritto dâuso ha un rapporto contrattuale diretto con Mobility e dispone di un proprio login, di un proprio account e di un proprio sistema dâaccesso (cfr. anche lett. b).
Sono fatte salve le disposizioni per la clientela business con sistemi dâaccesso trasferibili (cifra 29 lett. d. iii).
f. Mobility offre vari prodotti business e può crearne di nuovi, oltre a modificare o eliminare quelli esistenti in qualsiasi momento. Gli attuali prodotti business e le relative condizioni sono disponibili sul sito web di Mobility.
g. In deroga alla cifra 19 lett. d, la clientela business può ridurre la franchigia per ogni sinistro con il prodotto Riduzione della responsabilità  e Riduzione della responsabilità per percorso.
Occorre inoltre osservare le disposizioni relative alla riduzione della responsabilitĂ per la clientela business con sistemi dâaccesso trasferibili di cui alla cifra 29 lett. c.
h. Mobility informa tutto il personale interessato avente diritto dâuso e i referenti della clientela business (cfr. lett. o) sulle modifiche rilevanti apportate, ad esempio, a prodotti e servizi, regolamenti contrattuali, prezzi, procedure ecc.
Sono fatte salve le disposizioni per la clientela business con sistemi dâaccesso trasferibili (cifra 29 lett. d. iv).
i. I costi di attivazione (una tantum), gli eventuali canoni di abbonamento (mensili) per lâuso commerciale e per i viaggi di lavoro sono a carico della clientela business, se non diversamente concordato.
j. Se il prodotto business selezionato dalla clientela business offre tariffe piĂš vantaggiose rispetto al prodotto privato selezionato dalla persona avente diritto dâuso, questâultima beneficia delle tariffe piĂš vantaggiose del prodotto business anche per lâuso privato.
Questa agevolazione non si applica ad altri prodotti quali la riduzione della responsabilitĂ o il contributo per il clima ÂŤCause We CareÂť.
Sono inoltre fatte salve le disposizioni per la clientela business con sistemi dâaccesso trasferibili (cifra 29 lett. d. v).
k. Per ciascun utilizzo, il personale deve indicare se il viaggio è per motivi commerciali o privati (scopo del viaggio). Il personale è responsabile della corretta indicazione dello scopo del viaggio.
Sono fatte salve le disposizioni per la clientela business con sistemi dâaccesso trasferibili (cifra 29 lett. d. vi).
l. Il personale può utilizzare i veicoli solo per scopi commerciali approvati dalla clientela business. Lo scopo del viaggio (uso privato o commerciale) dichiarato a Mobility prima del viaggio è determinante anche per la fatturazione e la responsabilità per gli importi delle fatture (cfr. anche lett. k).
Se esistono altri accordi tra il datore di lavoro e il personale, eventuali differenze devono essere chiarite nellâambito del rapporto bilaterale.
m. La clientela business specifica nel proprio ordine il numero di prodotti business necessari. Un aumento della quantità è possibile in qualsiasi momento, mentre una riduzione è possibile solo in considerazione dei termini di disdetta applicabili.
n. Mobility può prevedere che la clientela business effettui prenotazioni per viaggi utilizzabili da persone aventi diritto dâuso dedicate (prenotazioni divisibili).
o. La clientela business nomina uno o piĂš referenti al momento della conclusione del contratto; eventuali modifiche devono essere comunicate in conformitĂ alla cifra 24.
p. Mobility è responsabile della manutenzione, della pulizia e della riparazione dei veicoli (cfr. cifra 10 lett. e). La manutenzione e la pulizia vengono eseguite solitamente nei giorni feriali tra le 08.00 e le 17.00. Mobility stabilisce lâorario di tutti i lavori di assistenza senza consultare la clientela, tenendo però conto delle prenotazioni esistenti al momento della pianificazione. Se Mobility esegue tali lavori, non sussiste alcun diritto alla sostituzione o al risarcimento, nemmeno per lâinattivitĂ del veicolo durante tali orari.
q. Se Mobility fornisce alla clientela business uno o piĂš veicoli dedicati, ha la facoltĂ di sostituirli in qualsiasi momento con veicoli il piĂš possibile equivalenti. Mobility adegua di conseguenza eventuali accordi dettagliati stipulati (in particolare nel modulo di configurazione).
Se si prevede che tale veicolo rimanga inattivo per un periodo superiore a tre settimane, Mobility fornisce un veicolo sostitutivo il piĂš possibile equivalente.
In caso di inattivitĂ permanente di tale veicolo, Mobility fornisce un veicolo sostitutivo il piĂš possibile equivalente entro un periodo di tempo ragionevole.
Non sussiste alcun diritto al risarcimento, nemmeno per i tempi di inattivitĂ .
r. Mobility può concedere alla clientela business uno sconto periodico in base ai servizi utilizzati.
s. La clientela business non può riscattare buoni Mobility.
t. Tutti i prezzi e gli importi si intendono IVA esclusa, salvo diversa indicazione esplicita.
u. La disdetta deve essere comunicata dalla clientela business in forma scritta verificabile.
v. Se il rapporto contrattuale tra la clientela business e Mobility viene risolto o se il personale lascia la clientela business, il rapporto contrattuale esistente tra Mobility e il personale (uscente) rimane in vigore.
La clientela business deve informare Mobility dellâuscita del personale entro la data di tale uscita. In caso contrario, ne subisce le relative conseguenze (in particolare i costi conseguenti).
Tutti i diritti e gli obblighi, in particolare gli obblighi relativi ai costi, sussistono esclusivamente tra lâex personale avente diritto dâuso in qualitĂ di persona privata e Mobility dal momento dellâuscita dallâazienda o della risoluzione del contratto, a condizione che la clientela business abbia notificato a Mobility tale uscita, altrimenti dal momento della notifica. Allo stesso tempo, il personale uscente avente diritto dâuso perde tutti i vantaggi concessi o negoziati dalla clientela business (cfr. lett. j).
Mobility ne informa lâex personale avente diritto dâuso. Questâultimo ha la possibilitĂ di disdire ordinariamente il rapporto contrattuale con Mobility.
Sono fatte salve le disposizioni per la clientela business con sistemi dâaccesso trasferibili (cifra 29 lett. d vii).
w. In presenza di gravi motivi, Mobility può, in qualsiasi momento e a propria discrezione:
i. annullare le prenotazioni esistenti;
ii. revocare senza preavviso il diritto dâuso di alcuni o tutti i prodotti business;
iii. annullare alcuni o tutti i prodotti business senza preavviso;
iv. disdire il rapporto giuridico con la clientela business senza preavviso. Ciò comporta lâimmediata cessazione delle prenotazioni esistenti e di tutti i prodotti business.
Gravi motivi sono in particolare il ritardo nei pagamenti (nonostante il sollecito), lâuso improprio dei veicoli, lâuso dei veicoli da parte di terzi non autorizzati e la violazione degli obblighi contrattuali fondamentali da parte della clientela business e/o del suo personale, lâavvio di una procedura di insolvenza, fallimento o concordato nei confronti della clientela business o la cessazione dellâattivitĂ commerciale da parte di questâultima.
x. La trasmissione di dati statistici e informazioni da parte della clientela business a terzi richiede il previo consenso scritto di Mobility.
27. ORGANIZZAZIONI E CLIENTELA DA ESSE SEGNALATA
a. Allâorganizzazione e al suo rapporto giuridico con Mobility si applicano le seguenti disposizioni, a meno che le precedenti (cfr. cifra 3 lett. d) disposizioni del modulo di configurazione e le ulteriori disposizioni a esso collegate non prevedano diversamente. Per il resto si applicano le ulteriori disposizioni delle presenti CG e le ulteriori componenti contrattuali (cfr. cifra 3 lett. a), purchĂŠ non siano in contraddizione o si discostino dalle suddette disposizioni.
b. Al rapporto giuridico tra Mobility e la clientela segnalata da unâorganizzazione si applicano le disposizioni generali delle CG, a meno che queste non vengano modificate o sostituite dalle disposizioni di cui alla cifra 27.
c. La clientela può utilizzare servizi Mobility segnalati dalle organizzazioni solo per uso privato (scopo del viaggio privato).
Lâorganizzazione può fornire alle persone aventi diritto dâuso una parte o la totalitĂ del servizio per un periodo specifico o per lâintera durata del contratto; per il resto, le persone aventi diritto dâuso sono responsabili dellâottenimento di tali servizi e sono tenute a pagarne i costi.
d. La clientela segnalata che non disponga giĂ di un sistema dâaccesso privato personale deve registrarsi separatamente presso Mobility tramite lâapposita sezione.
A tale scopo, le organizzazioni rimandano la clientela segnalata direttamente a Mobility.
e. Le seguenti disposizioni relative alla clientela business (cifra 26) si applicano per analogia alle organizzazioni e alla clientela o alle persone aventi diritto dâuso da esse segnalate:
- lett. d cpv. 1 (sistema dâaccesso personale);
- lett. e (rapporto contrattuale diretto tra la clientela e Mobility);
- lett. f (prodotti business);
- lett. h (informazioni da parte di Mobility);
- lett. j (agevolazione);
- lett. m (numero prodotti);
- lett. o (referente);
- lett. p (manutenzione, pulizia e riparazione dei veicoli);
- lett. q (sostituzione di veicoli dedicati);
- lett. r (sconto periodico);
- lett. s (nessun buono);
- lett. t (IVA);
- lett. u (disdetta);
- lett. v (conseguenze della risoluzione del rapporto contrattuale tra lâorganizzazione e Mobility, in particolare per la clientela segnalata);
- lett. w (disdetta per gravi motivi);
- lett. x (trasmissione di dati statistici a terzi da parte delle organizzazioni).
28. ComunitĂ di car sharing
a. Allâinizio del contratto, la comunitĂ di car sharing (per la definizione, cfr. cifra 2 lett. d) fornisce a Mobility un elenco aggiornato dei suoi membri, contenente almeno le seguenti informazioni: cognome, nome, indirizzo, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di smartphone e numero Mobility.
b. Ciascun membro della comunitĂ di car sharing deve disporre di un sistema dâaccesso personale.
c. La comunitĂ di car sharing fornisce a Mobility una copia del contratto societario e dellâestratto aggiornato del registro di commercio, in caso di iscrizione in tale registro.
d. La comunitĂ di car sharing deve sempre comprendere almeno due membri.
e. La comunitĂ di car sharing deve informare immediatamente Mobility di qualsiasi modifica allâelenco dei suoi membri (uscita, entrata, cambio di nome e indirizzo ecc.). In caso contrario, ne subisce le relative conseguenze (in particolare i costi conseguenti).
f. Ogni membro della comunità di car sharing è responsabile in solido e senza limitazioni per i debiti della comunità stessa.
g. Oltre ai motivi elencati alla cifra 26 lett. w (gravi motivi), si considera motivo grave il fatto che una comunitĂ di car sharing non adempia i propri obblighi ai sensi della lett. c di cui sopra o che sia composta da una sola persona (cfr. lett. d di cui sopra).
29. CLIENTELA BUSINESS CON SISTEMI DâACCESSO TRASFERIBILI
A tutti i sistemi dâaccesso trasferibili ancora in circolazione si applicano le seguenti disposizioni, in aggiunta o in deroga a quanto sopra:
a. I sistemi dâaccesso trasferibili ancora in circolazione continuano a essere validi.
b. In aggiunta alla cifra 26 si applicano le seguenti disposizioni:
i. Il sistema dâaccesso trasferibile può essere utilizzato dal personale designato dalla clientela business come avente diritto dâuso.
ii. Lo scopo di un viaggio con sistema dâaccesso trasferibile è sempre commerciale.
iii. Lâutilizzo dei veicoli per allievi/e conducenti non è consentito per prodotti business con sistema dâaccesso trasferibile.
iv. La clientela business è responsabile di garantire che il personale con sistema dâaccesso trasferibile sia a conoscenza, osservi e rispetti tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale tra Mobility e la clientela business.
v. La clientela business deve aggiornare costantemente il personale con sistema dâaccesso trasferibile in merito a prodotti e servizi, regolamenti contrattuali (es. CG, DPD ecc.), prezzi, procedure ecc.
vi. La clientela business deve essere in grado di fornire a Mobility e alle autoritĂ in qualsiasi momento informazioni su chi utilizza o ha utilizzato un determinato veicolo e quale sistema dâaccesso trasferibile usa o ha usato.
c. In deroga alla cifra 19 lett. d, il prodotto ÂŤRiduzione della responsabilitĂ Âť in caso di sistemi dâaccesso trasferibili è anchâesso trasferibile.
d. In deroga alla cifra 26, al personale autorizzato a effettuare viaggi di lavoro solo con sistemi dâaccesso trasferibili si applica quanto segue:
i. Non è tenuto a registrarsi separatamente presso Mobility tramite lâapposita sezione (in deroga alla cifra 26 lett. c).
ii. Non è tenuto a disporre di un sistema dâaccesso personale (in deroga alla cifra 26 lett. d).
iii. Non è tenuto ad avere un rapporto contrattuale diretto con Mobility (in deroga alla cifra 26 lett. e).
iv. La clientela business è responsabile delle proprie informazioni (cfr. anche lett. c. iv di cui sopra; in deroga alla cifra 26 lett. h).
v. Non può beneficiare dellâagevolazione di cui alla cifra 26 lett. j.
vi. Non è tenuto a specificare lo scopo del viaggio (in deroga alla cifra 26 lett. k). I viaggi con sistemi dâaccesso trasferibili sono considerati a scopo commerciale (cfr. anche lett. b.ii di cui sopra).
vii. La cifra 26 lett. v non si applica a tali viaggi (cfr. anche sottocifra iii).
30. DISPOSIZIONI FINALI
a. Le presenti CG sostituiscono tutte le precedenti versioni delle CG di Mobility.
b. Mobility si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti CG, le ulteriori componenti contrattuali e le disposizioni nonchĂŠ i suoi prodotti, servizi e prezzi. Le modifiche (tra cui la perdita di diritti e vantaggi) non comportano alcun diritto di disdetta per la clientela.
c. Tali modifiche vengono comunicate alla clientela in forma appropriata entro un termine ragionevole, fatta eccezione per le modifiche di imprese partner o terzi, che ne danno notizia direttamente.
d. Le modifiche si considerano accettate dalla clientela alla data di comunicazione delle stesse.
e. Se la clientela non fornisce un indirizzo e-mail o se tale indirizzo non è piÚ valido, rinuncia esplicitamente a questo canale di comunicazione. In tal modo, accetta esplicitamente di non ricevere informazioni generali o informazioni sulle modifiche a rapporti contrattuali, prodotti, servizi ecc. Pertanto, tutte le informazioni si considerano esplicitamente ricevute e tutte le modifiche accettate.
f. Il rapporto contrattuale tra la clientela e Mobility nonchĂŠ i diritti e gli obblighi che ne derivano non sono trasferibili senza lâesplicito consenso di Mobility, salvo disposizioni contrarie nelle CG o nelle ulteriori componenti contrattuali (cifra 3).
g. Se la clientela viola le disposizioni delle CG o di altre componenti contrattuali, deve farsi carico di tutti i costi derivanti (es. in seguito a spese maggiori o aggiuntive sostenute da Mobility). Mobility si riserva il diritto di addebitare tali costi alla clientela. In alcuni casi, tali costi sono inclusi nella componente contrattuale Fair play e tasse.
h. Qualora una o piÚ disposizioni delle presenti CG o di altre componenti contrattuali risultino invalide o nulle in toto o in parte, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.
31. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE
a.) Ai rapporti giuridici tra Mobility e la clientela si applica esclusivamente il diritto materiale svizzero.
b.) Il foro competente per tutte le controversie tra Mobility e la clientela domiciliata in Svizzera è il luogo di domicilio o la sede della clientela. La clientela domiciliata in Svizzera può citare in giudizio Mobility anche presso la sua sede sociale. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie tra Mobility e la clientela domiciliata allâestero è la rispettiva sede sociale di Mobility.
c.) Il foro competente esclusivo per tutte le controversie tra Mobility e la clientela business o le organizzazioni è la sede di Mobility.